Art. 1.
(Ampliamento dei soggetti autorizzati a svolgere prestazioni lavorative occasionali di tipo accessorio).

      1. All'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'alinea, le parole: «da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne,» sono soppresse;

          b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

          «a) dei lavori domestici, compresa l'assistenza ai bambini e alle persone anziane, ammalate o disabili»;

          c) la lettera e) è abrogata;

          d) la lettera e-ter) è sostituita dalla seguente:

          «e-ter) dell'esecuzione di prestazioni di breve durata a carattere saltuario nei settori dell'agricoltura, del turismo, del terziario e del commercio».